IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Visti  l'art.  1,  comma 1, e l'art. 4, commi 1 e 2, della legge 14
agosto 1991, n. 278;
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Considerata  la  necessita'  di   fissare   un   termine   per   la
presentazione delle delibere degli istituti di credito di concessione
dei  mutui  per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso
al 31 dicembre 1990, al  fine  di  poter  procedere  alla  definitiva
ripartizione  dei  contributi  previsti  dall'art.  4, comma 1, della
legge 14 agosto 1991, n. 278;
                              Decreta:
  E' fissato al 31 marzo 1993 il termine per la  presentazione  delle
delibere  degli  istituti  di  credito  di  concessione dei mutui per
l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31  dicembre
1990.
   Roma, 13 novembre 1992
                                             p. Il Presidente: FABBRI